IL PREPOSTO: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Una disamina dettagliata sui requisiti di formazione e aggiornamento per i preposti in seguito alle modifiche apportate dalla legge di conversione 215/2021 al decreto-legge 146/2021.
In linea con il ruolo rafforzato di vigilanza attribuito al preposto, l’articolo 37 del Decreto Legislativo n. 81/2008 è stato emendato dalla Legge di conversione n. 215/2021 del Decreto Legge n. 146/2021, introducendo il nuovo comma 7-ter. Questo specifica che le attività formative destinate ai preposti, per garantire che la formazione sia adeguata e mirata nonché l’aggiornamento sia regolare, devono essere effettuate esclusivamente in presenza e ripetute almeno ogni due anni o più frequentemente, qualora l’evoluzione dei rischi o la comparsa di nuovi rischi lo rendano necessario.
La trasgressione di questa norma comporta sanzioni per il datore di lavoro e per il dirigente, che vanno dall’arresto da due a quattro mesi fino a multe comprese tra 1.474,21 e 6.388,23 euro.
La legge di conversione 215/2021 e il Decreto Legge 146/2021 sono stati ufficializzati sulla Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2021, con effetto dal giorno successivo. L’obbligo di aggiornamento biennale, punito con sanzioni penali, è stato introdotto nell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 da questa legislazione.
Conformemente al principio costituzionale che vieta la retroattività delle norme penali, tale obbligo è divenuto operativo il 21 dicembre 2021 senza retroattività. Ciò non esclude la possibilità di periodi di transizione previsti da futuri accordi tra lo Stato e le Regioni.
I preposti il cui ciclo quinquennale termina entro il 21 dicembre 2023 sono tenuti a rispettare le scadenze già fissate. Al contrario, per i preposti con scadenza dopo tale data, l’aggiornamento deve essere completato entro il 21 dicembre 2023, sebbene sia possibile anticipare volontariamente l’aggiornamento per allinearsi ai principi del miglioramento continuo.
Per chi aveva programmato la formazione a distanza prima dell’introduzione delle modifiche normative, non ci sono impedimenti a concludere il ciclo formativo iniziato, dato che le attuali disposizioni restano valide fino alla loro eventuale sostituzione.
La formazione effettuata tramite videoconferenza sincrona, con la telecamera accesa, è considerata equivalente alla formazione in presenza. Si consiglia, in ogni caso, l’aggiunta di un modulo formativo supplementare, preferibilmente in presenza, di durata di una o due ore.
È altresì importante evidenziare l’aggiornamento dell’articolo 37, che include una novità nel comma 2, prevedendo che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza Stato-Regioni debba adottare un accordo per l’aggiornamento degli accordi esistenti in materia di formazione. Questo accordo dovrà stabilire la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, nonché i criteri per le valutazioni finali di apprendimento e per le verifiche dell’efficacia della formazione sul posto di lavoro.
Queste verifiche di efficacia sono in linea con il dovere di sorveglianza e di intervento in caso di lavori pericolosi, affidati al preposto, come descritto all’articolo 19.
Fino al 30 dicembre 2021, la situazione era la seguente. Ora si rende necessario aggiungere alcune considerazioni…
Imporre nuove responsabilità sanzionabili penalmente al preposto, come l’obbligo di cessare le condotte inadeguate (come stabilito dall’articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008, modificato dalla legge 215/2021), risulta incoerente senza assicurare l’aggiornamento formativo biennale. Infatti, entrambe le disposizioni emergono dallo stesso testo normativo. Tralasciare tale aggiornamento comprometterebbe il diritto del preposto a disporre degli strumenti necessari per esercitare efficacemente il suo cruciale ruolo di sorveglianza, notevolmente rafforzato nel corso del 2021.
Dopo aver superato i due anni dalla questione costituzionale legata al divieto di retroattività della legge penale, dal 21 dicembre 2023 l’aggiornamento biennale diventa obbligatorio.
Il comma 7 ter non stabilisce una connessione tra l’obbligo di formazione biennale del preposto e un nuovo accordo Stato-Regioni, mantenendo validi quelli adottati dal 2011. Questo si distingue nettamente dalla formazione del datore di lavoro, la cui durata e contenuti sono affidati interamente a un futuro accordo.
La circolare INL 1/2022, che interpreta l’obbligo di aggiornamento biennale del preposto come sospeso fino all’emissione del nuovo accordo Stato-Regioni, è in disaccordo con l’interpretazione letterale del comma 7 ter dell’articolo 37 riguardo alla sua durata. Tuttavia, questa divergenza sarebbe stata irrilevante se il nuovo Accordo Stato-Regioni fosse stato pubblicato entro il 21 dicembre 2023.
Data l’assenza del Nuovo Accordo Quadro sulla formazione obbligatoria sotto l’albero di Natale, non si può ignorare un’interpretazione che potrebbe nuocere alla gestione ottimale della sicurezza sul lavoro, influenzando negativamente lavoratrici, lavoratori, preposti e le stesse aziende nella comprensione del ruolo dei preposti.
Dal 21 dicembre 2023, l’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, riguardante l’aggiornamento biennale dei preposti, entra in vigore senza fare riferimento al nuovo accordo Stato-Regioni, per evitare qualsiasi retroattività della norma penale, proibita dalla Costituzione, seguendo i contenuti dell’accordo vigente sulla formazione.
È importante sottolineare, come ribadito dalla Suprema Corte, che le circolari amministrative non hanno forza vincolante per cittadini, aziende e nemmeno per i giudici, non costituendo fonte di diritto. Queste dovrebbero limitarsi a fornire indicazioni agli uffici territoriali per l’attuazione delle norme.
Inoltre, le circolari ministeriali che interpretano disposizioni legislative sono essenzialmente atti interni, volti a guidare uniformemente l’azione amministrativa, senza effetti esterni. Tali documenti non possono essere considerati base per provvedimenti che leso i diritti di cittadini, aziende, lavoratrici, lavoratori e preposti. Anzi, gli ufficiali della Pubblica Amministrazione possono ignorare queste interpretazioni senza che ciò costituisca una violazione di legge.
Riassumendo…
D.Lgs. n. 81/2008
Articolo 37 – comma 7-ter.
Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Sanzioni Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
• Art. 37, c. 7-ter: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro [art. 55, c. 5, lett. c)]
In vigore dal 21 dicembre 2021.
Conforme ai principi di interpretazione legislativa, l’obbligo di aggiornamento ogni due anni è già effettivamente applicato. Inoltre, l’assenza di un nuovo Accordo Stato-Regioni (ASR) sulla formazione non determina lacune normative riguardo ai contenuti e ai criteri di valutazione dell’aggiornamento, essendo già in piena funzione le disposizioni stabilite nell’ASR del 2011.
Ritengo tuttavia che, questa condizione generi nuovamente un clima di incertezza per le aziende, le quali si trovano in difficoltà nel decidere come agire, influenzate da varie parti che, mosse da interessi divergenti, promuovono visioni opposte.
Personalmente, trovo sia opportuno informare le imprese e suggerire di procedere con l’aggiornamento biennale, considerando anche che l’emissione del nuovo Accordo Stato-Regioni non dovrebbe ulteriormente ritardare, risolvendo così qualsiasi perplessità.