LA FIRMA SUGLI ATTESTATI
L’attestato di frequenza è una dichiarazione di conoscenza rilasciata da un privato, in forma scritta, in carta libera, in favore di una persona. Costituisce una scrittura privata in cui l’autore attesta le caratteristiche del percorso formativo per la durata frequentata.
Trattandosi di una scrittura fra privati, può avere contenuti liberamente decisi da chi lo redige. Generalmente, non costituisce titolo valido ai fini di concorsi pubblici o per il punteggio universitario. L’autore del documento è il soggetto che ha gestito l’iniziativa a cui il documento si riferisce, e può essere un ente di formazione o un’impresa.
Se l’attestato di frequenza è redatto in forma digitale, in Italia, la sottoscrizione deve avvenire secondo le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, pena l’invalidità dell’attestato.
L’eventuale presenza, all’interno del documento digitale, dell’immagine della scansione della firma autografa, rappresenta solo un elemento estetico privo di valore legale.
Se si verifica la necessità di stampare il documento digitale, la copia analogica del documento informatico continua ad avere valore salvo la necessità di conservarne l’originale.
L’attestato di frequenza rilasciato sotto forma di documento informatico, se privo di firma digitale, espone il documento al rischio di alterazioni e falsificazioni. A tal proposito molti enti di formazione hanno implementato soluzioni online che consentono di inserire una o più informazioni univoche (cognome partecipante, n° di protocollo o numero di attestato, …) al fine di verificare l’autenticità dell’attestato.
- L’assenza della sottoscrizione costituisce un insanabile vizio della scrittura privata (Cass. 2 ottobre 1996 n. 8620);
- La mancanza della sottoscrizione rende inesistente la scrittura privata. (Cass., 2 sez., 16 giugno 1977, n. 2506);
Casi particolari
Attestato sicurezza sul lavoro
L’attestato dei corsi sulla sicurezza per lavoratori, preposti e dirigenti è un attestato di frequenza con verifica dei contenuti. Il suo rilascio è subordinato ad una frequenza minima del 90% delle ore previste ed al superamento della prova di verifica finale. Il percorso formativo si compone di due moduli: formazione generale e specifica. Il modulo generale, per lavoratori e preposti, costituisce formazione permanente mentre per la formazione specifica il credito formativo è da valutare di volta in volta a seconda dei settori ATECO delle imprese di provenienza e di arrivo. Se l’attestato viene consegnato al datore di lavoro, che lo conserva quale prova dell’ottemperanza all’obbligo, il lavoratore ha comunque il diritto di ottenere l’attestato a lui intestato. Il documento prevede la presenza di un numero minimo di elementi come indicato dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
Indicazione del soggetto organizzatore del corso;
– Normativa di riferimento;
– Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;
– Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato (l’indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti);
– Periodo di svolgimento del corso;
– Firma del soggetto organizzatore del corso.
Attestato per RSPP
L’attestato per Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è un attestato di frequenza con verifica dei contenuti che prevede un numero minimo di informazioni obbligatorie come previsto dal nuovo accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.
denominazione del soggetto formatore;
– dati anagrafici del partecipante al corso;
– specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del corso frequentato e indicazione della durata;
– periodo di svolgimento del corso;
– firma del soggetto formatore.
Attestato Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza
L’attestato di Addetto alla prevenzione incendi è un attestato di frequenza rilasciato ai lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, al termine dei corsi di formazione previsti dall’Art. 7 del Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998. A seconda della tipologia di attività dell’azienda, l’attestato riporta il relativo grado di rischio: elevato, medio o basso. L’attestato di frequenza al corso di formazione, per i tre gradi di rischio, è rilasciato da una struttura del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, da enti pubblici e privati nonché dagli ingegneri, abilitati ai sensi della legge n. 818/1984. Se la formazione viene erogata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco l’attestato di frequenza è soggetto ad imposta di bollo all’origine. Gli addetti prevenzione incendi dipendenti di aziende a rischio elevato (e rischio medio ove previsto dal certificato di prevenzione incendi) devono conseguire, esclusivamente presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l’attestato di idoneità tecnica[24]. Se i corsi di formazione sono stati erogati presso soggetto diverso, l’attestato di frequenza rientra nella documentazione da presentare ai Vigili del Fuoco per la richiesta di esame di abilitazione tecnica.
- Classificazione luoghi di lavoro per rischio di incendio (all. IX DM 10.3.98);
- Articolo 3 comma 3 della legge 28 novembre 1996 n. 609.;
- INTERPELLO N. 10/2013 del 24/10/2013 – Formazione addetti emergenze;
- Allegato A, Art. 4 – Tariffa del D.P.R. n. 642/1972.
Attestato di abilitazione alla conduzione di attrezzature da lavoro
L’attestato di abilitazione alla conduzione di attrezzature da lavoro è un attestato di frequenza con verifica dei contenuti e superamento di prova pratica rilasciato al termine dei corsi di formazione previsti dall’art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008 e accordo Stato Regioni del 22/02/2012. È ammesso alla verifica finale chi ha frequentato almeno il 90% del monte ore complessivo. Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:
– le Regioni e le Province autonome;
– il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
– l’INAIL;
– le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature;
– gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 98 del D.Lgs. n.81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra;
– le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature;
– i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale, nella formazione per le specifiche attrezzature accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma;
– i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma;
– gli enti bilaterali;
– le scuole edili costituite nell’ambito degli organismi paritetici di cui al punto precedente.
Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una abilitazione degli operatori sono suddivise in 8 tipologie corrispondenti ai seguenti profili:
– addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
– addetto alla conduzione di gru per autocarro
– addetto alla conduzione di gru a torre
– addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
– addetto alla conduzione di gru mobili
– addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali
– addetto alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
– addetto alla conduzione di pompe per calcestruzzo
Gli attestati di abilitazione devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:
– denominazione del soggetto formatore;
– dati anagrafici del partecipante al corso;
– specifica della tipologia di corso seguito con indicazione dell’accordo Stato Regioni del 22/02/2012 e relativo monte ore frequentato;
periodo di svolgimento del corso;
– firma del soggetto formatore che a tal fine può incaricare anche il docente.
Gli attestati rilasciati dagli organi dell’amministrazione dello Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, loro consorzi e associazioni, dalle comunità montane e dalle unità sanitarie locali sono soggetti ad imposta di bollo all’origine.
- ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
- ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
- definiti all’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. n. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2008, entrambi istituiti nei settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;
- Art. 5.3, lettera B), Allegato A dell’accordo Stato Regioni del 22/02/2012;
- Allegato A, Art. 4 – Tariffa del D.P.R. n. 642/1972.
Attestato di frequenza del corso di guida accompagnata
L’attestato di frequenza del corso di guida accompagnata è un attestato di frequenza che prevede le seguenti informazioni obbligatorie
– denominazione del soggetto formatore;
– dati anagrafici del partecipante al corso;
– estremi della patente di guida;
– data e numero di registro di iscrizione;
– specifica del decreto del Ministeriale;
– firma del soggetto formatore;
– timbro del soggetto formatore;
- http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=12114;
Compimenti per i contenuti del sito web, molto molto interessanti. Grazie
buongiorno,
avrei bisogno di un chiarimento.
sto terminando il corso per formatori sicurezza e dopo potrò erogare la formazione ai lavoratori della mia azienda.
tuttavia non riesco a capire come dovrò comportarmi con gli attestati. ci vuole un ente bilaterale oun organismo paritetico?
grazie per un vs suggerimento.
Ci vuole un Organismo Paritetico, la modifica è stata introdotta dall’Accordo Stato-Regioni del luglio 2016.